
Responsabilità del medico di base? Ci ricordiamo tutti la triste vicenda del cantautore Michele Merlo, scomparso a maggio del 2021 a causa di una emorragia celebrale provocata da una leucemia fulminante. I familiari chiesero alla Procura di valutare la responsabilità in capo ai sanitari che, nell’ultimo periodo, avevano visitato il ragazzo senza giungere a una corretta diagnosi. Il fatto specifica parla proprio del medico di base che lo aveva visitato in aprile per la comparsa improvvisa di grossi lividi sulle gambe e per una sensazione generale di stanchezza senza creare una situazione d’allarme. A prescindere dalle conclusioni su questa vicenda, c’è da ragionare su quanto pesi abbia questa figura nella nostra salute.
Responsabilità del medico di base, le normative
Dal Ministero della Salute sulla natura della responsabilità civile del medico di medicina generale, va premesso che la normativa vigente — Legge Gelli Bianco — prevede che:
Il medico, se non in casi specifici, risponde in via extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. e, dunque, solo in caso di commissione di un fatto illecito. In altre parole, il sanitario è ritenuto responsabile, ed è chiamato a risarcire il paziente, solo ove sia dimostrato che il danno occorso al paziente stesso sia stato causato da una condotta professionale illecita, connotata da dolo o colpa. Non sussiste, dunque, tra medico e paziente un rapporto di tipo contrattuale, rapporto che, invece, il paziente conclude con la struttura sanitaria, privata o pubblica, nella quale il sanitario opera.
Questo significa che la struttura sanitaria ha il dovere di sorvegliare sui propri dipendenti ed è responsabile contrattualmente dei danni causati dai propri medici. Per questa ragione:
Nelle cause civili in materia di responsabilità sanitaria, è sovente coinvolta direttamente la struttura, anche in virtù della maggior solvibilità degli ospedali e del meno gravoso onere probatorio gravante sul paziente, nel regime previsto per la responsabilità contrattuale.
Il caso specifico del medico di medicina generale
Per alcuni la scelta del medico di base si baserebbe spesso sulla libera espressione del paziente e, pertanto, assumerebbe i connotati tipici del rapporto contrattuale. La giurisprudenza della Suprema Corte, però, tende configurare anche la responsabilità del medico di base come extracontrattuale. Non solo. Il medico curante non è liberamente scelto dal privato cittadino, ma gli è assegnato dalla A.S.L. in base alla residenza, senza che si sia previamente costruito un rapporto fiduciario idoneo a generare, per la legge, un rapporto di natura contrattuale.
Va poi considerato che la giurisprudenza della Suprema Corte dal 2015 a oggi ha modificato il proprio orientamento in modo netto:
Secondo questo nuovo indirizzo, è stato riconosciuto un obbligo di sorveglianza e di controllo da parte della Regione sull’operato del medico di medicina generale, per mezzo delle A.S.L. competenti per territorio. Da ciò ne consegue che, in caso di danno al paziente, il primo soggetto a rispondere, e sul quale grava l’onere risarcitorio, è l’ente che, in seconda istanza, si può rivalere sul medico.
Responsabilità del medico di base: le ragioni della dipendenza dalle ASL
Tutto va cercato nella tipologia del rapporto che sussiste tra il medico di medicina generale e il Servizio Sanitario Nazionale, poi declinato a livello Regionale nelle singole A.S.L:
Il medico di medicina generale non è un lavoratore autonomo, bensì è soggetto ad un rapporto di para-subordinazione con il Servizio Sanitario Nazionale. Infatti, il S.S.N., tramite le A.S.L., deve garantire ai cittadini una prestazione di medicina generale su tutto il territorio nazionale, che è da sempre garantita attraverso le prestazioni del medico di base.
Una delle conseguenze di tale impostazione è l’esclusione di ogni dovere di pagamento in capo al paziente per le prestazioni ricevute dal medico di base, il quale è retribuito dalla Regione in virtù di specifiche convenzioni. L’assenza di una piena autonomia lavorativa del medico di medicina generale e l’esistenza di un rapporto di convenzione giustifica, pertanto, il dovere di controllo delle A.S.L. sull’attività compiuta dal sanitario, con conseguente corresponsabilità in sede civile, in caso di fatto illecito, a danno del paziente, commesso dal sanitario convenzionato.
Conclusioni
Forse il tema della responsabilità del medico di base non è tra i più semplici ma, volendolo semplificare, si può chiosare così:
Il danneggiato o i suoi eredi potranno richiedere il risarcimento del danno provocato dall’erronea condotta del medico di medicina generale, in prima istanza, all’A.S.L. in forza del sopra richiamato obbligo, gravante sul S.S.N. e A.S.L. stessa, di garantire le prestazioni sanitarie sul territorio nazionale per mezzo di sanitari subordinati o convenzionati.
Questo rende, infine, più sereno e leggero l’operato del medico di base che non vive con l’angoscia di trasformare un errore in un processo distruttivo. Non tutti i mestieri sono uguali e, di conseguenza, non tutti gli errori hanno lo stesso peso ma non è neanche giusto aggravare la professione di chi ha deciso di aiutare il prossimo.